Arbitrax Adesione
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Consiglio Arbitrale Immobiliare Nazionale
Consiglio nazionale tribunale arbitrale
CORSI DI FORMAZIONE ARBITRAX
Tribunale Arbitrale civile
Tribunale Immobiliare
Modelli Clausole Compromissorie
Arbitrax S.R.L. - Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano - - T 199446249 e 02/40047639 - F 02/45508460
L'Italia peggio di Angola, Gabon e Guinea sul fronte giustizia (Rapporto Cepej 2009, Commissione Europea per l'efficienza della giustizia) - 5.625.057 i procedimenti civili pendenti in Italia con un aumento del 3% rispetto al 2008 (Ministro Giustizia Alfano - 20/01/2010) - 960 giorni in media per una sentenza civile di primo grado (Ministro Giustizia Alfano Relazione gennaio 2009) - 1.509 i giorni in media per una sentenza civile in Corte d'Appello (Ministro Giustizia Alfano Relazione gennaio 2009) - 1.210 i giorni in media per recuperare un credito commerciale in Italia (Rapporto Doing Business 2009) - Ogni processo può durare il triplo per chi risiede nel Mezzogiorno (rapporto CittadinanzAttiva novembre 2009) - In Italia il costo processuale è il più alto d' Europa, ossia il 29,9% del valore della causa ( rapporto Doing Business 2009)
Arbitrato Veloce su Documenti
ARBITRAVELOX SOLO SU DOCUMENTI
ARBITRAVELOX
VELOCISSIMO, SEMPLICISSIMO ED ECONOMICISSIMO
L’Arbitrato rapido solo su documenti è un arbitrato irrituale d’equità , in cui i compromittenti incaricano, salvo diversa disposizione della Convenzione Arbitrale, un Arbitro Unico di comporre mediante un negozio di accertamento la controversia tra di esse insorta.

LIMITI DI VALORE DELLA LITE
Le controversie che possono essere ammesse all’Arbitrato solo su documenti non devono presentare particolari complessità e devono essere ricomprese entro un limite massimo di valore non superiore a 25.000,00 (venticinquemila) euro, comprendendo in questo limite complessivo anche il valore dell’eventuale domanda riconvenzionale proposta dal Convenuto.

VERIFICA PRELIMINARE DELL’ARBITRO
Perché la controversia possa essere ammessa al procedimento speciale per Arbitrato solo su documenti è necessario, inoltre, che l’Arbitro, previa una verifica preliminare della controversia, dichiari che, a suo insindacabile giudizio, il caso concreto rende possibile raggiungere una decisione anche prescindendo dalla audizione orale delle parti e dei testi e dalla discussione orale della causa.

MODALITA' OPERATIVE
DOMANDA DI ARBITRATO SOLO SU DOCUMENTI
L’Attore deve depositare, a mezzo lettera assicurata A/R, presso la Segreteria Arbitrale, Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano (MI), la richiesta di arbitrato. La domanda è sottoscritta dalla parte o suo procuratore speciale e contiene ovvero è accompagnata da:
• Il nome delle parti e la loro residenza, o trattandosi di società, il tipo, la sede ed il nome dei legali rappresentanti
• L'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione, anche sommaria, del valore economico della controversia
• La nomina dell'Arbitro di parte, solo nel caso, in cui sia previsto la costituzione di un Collegio Arbitrale
• Ogni documento che la parte ritenga utile allegare
e. la conferma scritta, dopo l’insorgere della controversia, della volontà della parte di ricorrere a tale procedura semplificata, che comporta reciproche e convenzionali limitazioni nell’assunzione delle prove e nello svolgimento delle proprie argomentazioni
• La procura conferita al difensore, se questo è stato nominato e l'eventuale elezione di domicilio
• La Convenzione arbitrale
• Copia della contabile di pagamento a mezzo bonifico bancario del diritto di registrazione
La Segreteria Arbitrale, al ricevimento della domanda di arbitrato apre un nuovo fascicolo e vi assegna un numero di Ruolo cronologico ed alfabetico. La domanda di arbitrato è trasmessa al Convenuto entro otto giorni lavorativi dalla data del deposito a mezzo lettera assicurata A/R. L’attore può anche trasmettere direttamente la richiesta di arbitrato al convenuto,fermo restando il deposito della richiesta stessa presso la Segreteria Arbitrale.

MEMORIA DI RISPOSTA DEL CONVENUTO
Il Convenuto deve depositare, a mezzo lettera assicurata A/R, presso la Segreteria Arbitrale, Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano (MI), la memoria di risposta entro venti giorni liberi dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La risposta è sottoscritta dalla parte o da suo procuratore speciale e contiene ovvero è accompagnata da:
• Nome e domicilio del Convenuto
• L’esposizione delle proprie ragioni a difesa
• La nomina dell'Arbitro, solo nel caso, in cui sia previsto la costituzione di un Collegio Arbitrale
• Ogni documento che la parte ritenga utile allegare
• La conferma scritta, dopo l’insorgere della controversia, della volontà della parte di ricorrere a tale procedura semplificata, che comporta reciproche e convenzionali limitazioni nell’assunzione delle prove e nello svolgimento delle proprie argomentazioni
• L’indicazione di un legale in qualità di consulente della parte, se questo è stato nominato e l'eventuale elezione di domicilio
• Eventuale procura speciale
• Copia della contabile di pagamento a mezzo bonifico bancario del diritto di registrazione
La Segreteria Arbitrale trasmette la memoria di risposta all’attore entro otto giorni lavorativi dalla data del deposito a mezzo lettera assicurata A/R. Il Convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Arbitrale. Nel caso in cui il Convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza, però, non nella forma di arbitrato solo su documenti, bensì nella forma di ordinario arbitrato irrituale d’equità in base al Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale.

DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO E REPLICA DELL’ATTORE
Il Convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico. Se il Convenuto propone domanda riconvenzionale, l’Attore può depositare presso la Segreteria Arbitrale una memoria di replica entro venti giorni liberi dalla ricezione della memoria di risposta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi. La Segreteria Arbitrale trasmette la memoria di replica dell’attore al Convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.

PROCEDIBILITÀ’DELL’ARBITRATO SOLO SU DOCUMENTI
Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento, prima della costituzione dell’Arbitro, l’Istituzione Arbitrale, senza pregiudicare l’ammissibilità o il fondamento della o delle eccezioni, può decidere che l’arbitrato proceda se constata l’esistenza di una Convenzione arbitrale che richiami il presente Regolamento. In tal caso, spetterà all’Arbitro, una volta costituitosi, decidere, definitivamente, al riguardo della procedibilità o meno dell’arbitrato. In caso contrario, l’Istituzione Arbitrale comunica alle parti che l’arbitrato non può avere luogo. In quest’ultimo caso, ciascuna parte ha il diritto di chiedere all’autorità giudiziaria competente se esista o meno una valida Convenzione arbitrale.

L'ARBITRO
LA NOMINA DELL’ARBITRO
L’Arbitro è nominato secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, la controversia è composta da un Arbitro Unico. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, l’Arbitro Unico è nominato dall’Istituzione Arbitrale. Se le parti nella Convenzione arbitrale hanno stabilito di nominare l’Arbitro Unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Arbitrale, di norma quindici giorni. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’Arbitro Unico è nominato dall’Istituzione Arbitrale.
Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, la determinazione contrattuale è inappellabile. Con l' accettazione del Regolamento ArbitraveloX le parti rinunciano a tutti i mezzi di ricorso ed impugnazione rinunciabili, e si obbligano inoltre sul proprio onore a dare ad essa spontanea, integrale ed immediata esecuzione come manifestazione della propria volontà.
Qualora le parti coinvolte siano più di due, l’Arbitro o, se del caso, gli Arbitri sono nominati dall’Istituzione Arbitrale. Se la parte richiesta di nominare il proprio arbitro, per qualunque ragione, non vi provvede,entro venti giorni dall’esserne stata richiesta, l’Arbitro è nominato dall’Istituzione Arbitrale. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, l’Istituzione Arbitrale, su richiesta concorde delle parti, può nominare quale Arbitro unico o quale Presidente del Collegio Arbitrale una persona di nazionalità terza.

CAPACITA’ AD ESSERE ARBITRO E REQUISITI DI ONORABILITA’
Gli Arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri. Non possono essere Arbitri:
• i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici
• i protestati
• coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione
• coloro che hanno in corso un procedimento penale per un delitto non colposo.
• coloro che hanno riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

ACCETTAZIONE E OBBLIGHI DELL’ARBITRO
La Segreteria Arbitrale comunica all’Arbitro la sua nomina. L’Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione. L’Arbitro deve pronunciare il Lodo contrattuale entro il termine stabilito dalle parti, dalla Legge o dal presente Regolamento, in mancanza, in caso di annullamento del Lodo per questo motivo l’Arbitro è tenuto al risarcimento dei danni. L’Arbitro è ugualmente tenuto al risarcimento dei danni se dopo l’accettazione rinuncia all’incarico senza giustificato motivo. In, ogni caso, l ’Arbitro che rinuncia all’incarico prima dell’emissione del Lodo, non matura alcun diritto a compenso.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
Nell’Arbitrato solo su documenti l’Arbitro deve trasmettere alla Segreteria Arbitrale unitamente alla dichiarazione di accettazione dell’incarico anche la dichiarazione di indipendenza. L’Arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
• Qualunque relazione con le parti o i loro legali rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza
• Qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia
• Qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere
La Segreteria Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale entro il termine perentorio dieci giorni liberi dalla ricezione della dichiarazione.
Decorso tale termine, l’Arbitro è confermato dalla Segreteria Arbitrale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia l’Istituzione Arbitrale. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Arbitrale.

RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
La natura non processuale dell’arbitrato irrituale esclude per l’arbitrato solo su documenti la disciplina della ricusazione, espressamente prevista per l’arbitrato rituale dall’art. 815 c.p.c.. Qualora ne ricorrano i presupposti ciascuna parte potrà rivolgere domanda motivata di rimuovere l’arbitro contestato all’Istituzione Arbitrale. L’Istituzione Arbitrale decide sulla domanda entro il termine di trenta giorni liberi, avuto riguardo di ascoltare l’Arbitro contestato e le parti.

SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
• L’Arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato
• L’Arbitro non è confermato dalla Segreteria arbitrale
• L’Istituzione Arbitrale rimuove l’Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento o per altro grave motivo
• L’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo
La Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi sopra previste.
Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dall’Istituzione Arbitrale. L’Istituzione Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione. In caso di sostituzione dell’Arbitro, il nuovo Arbitro deve disporre la rinnovazione totale del procedimento svoltosi fino a quel momento. Il nuovo termine per il deposito del Lodo decorre dalla costituzione del nuovo Arbitro in sostituzione.

IRREGOLARE COSTITUZIONE DELL’ARBITRO
Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della Convenzione arbitrale o la regolare costituzione dell’Arbitro è contestata nel corso del procedimento, l’Arbitro decide della contestazione. Tale disposizione si applica anche se i poteri dell’Arbitro sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento.
L’eccezione di carenza di potere per inesistenza, invalidità o inefficacia della Convenzione d’arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla accettazione dell’Arbitro. Se l’Arbitro ravvisa nella propria nomina la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, deposita presso la Segreteria Arbitrale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti all’Istituzione Arbitrale, che equivale a rinuncia dell’Arbitro l’incarico.

COSTITUZIONE DELL’ARBITRO
1. La Segreteria Arbitrale trasmette all’Arbitro gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. L’Arbitro si costituisce entro dodici giorni liberi dalla data in cui ha ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi.
3. La costituzione avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dall’Arbitro. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione dell’Arbitro dopo la sua costituzione, la Segreteria Arbitrale trasmette al nuovo Arbitro copia degli atti e dei documenti del procedimento. La nuova costituzione dell’Arbitro ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

POTERI DELL’ARBITRO UNICO
Qualora a giudizio insindacabile dell’Arbitro irrituale la questione non si presti, nel caso concreto, ad essere risolta senza il ricorso a prove testimoniali o l’audizione delle parti e/o discussione orale o sia troppo complessa per essere decisa con la speciale procedura di arbitrato solo su documenti, l' Arbitro ne darà comunicazione alle parti e alla Segreteria Arbitrale per lettera assicurata A.R. entro dodici giorni liberi dal ricevimento del fascicolo. Al verificarsi di tale ipotesi la controversia verrà risolta, mediante un negozio di accertamento, in base al Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale previsto per l’ordinario arbitrato irrituale d’equità. Le parti accettando l’applicazione del presente Regolamento arbitrale accettano, conseguentemente, di considerare la decisione della controversia da parte dell' Arbitro come manifestazione della propria volontà.
L' Arbitro è libero di regolare il procedimento nel modo che ritiene più opportuno attenendosi al presente Regolamento, all’equità e procedendo con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti, richiedendo un arbitrato solo su documenti disciplinato dal Regolamento per arbitrato amministrato ArbitraveloX, esonerano, espressamente, l' Arbitro, dall’ascoltarle di persona e dall’ascoltare testimoni e si impegnano a svolgere tutte le proprie difese solo per iscritto secondo le indicazioni dell’Arbitro.
L’arbitrato si svolgerà in Italia e nel corso dello stesso, qualora le parti non abbiano, nella Convenzione Arbitrale, scelto una lingua diversa per la procedura, sarà usata la lingua italiana.
L' Arbitro non assumerà prove testimoniali. Le parti possono, però, se lo ritengono conveniente, trasmettergli dichiarazioni scritte proprie o di terzi contenenti l'esposizione dei fatti. Ciascuna di esse, per poter essere presa in considerazione dovrà contenere in calce la dichiarazione firmata che l' attestazione contiene tutta la verità e nient'altro che la verità, che il firmatario è a conoscenza che la dichiarazione sarà presentata all' Arbitro e della responsabilità che assume in caso di dichiarazioni non veritiere o reticenti.

TRANSAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO E RINUNCIA AGLI ATTI
Le parti comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando gli Arbitri, se già costituiti, dall’obbligo di pronunciare il Lodo.

IL LODO
DELIBERAZIONE DEL LODO CONTRATTUALE
L’Arbitro delibera il Lodo contrattuale, il cui testo non deve essere comunicato da esso alle parti, ma deve essere, semplicemente, depositato in tanti originali quante sono le parti, presso la Segreteria Arbitrale.

FORMA E CONTENUTO DEL LODO CONTRATTUALE
Il Lodo è redatto per iscritto e contiene:
• Il nome dell’Arbitro
• L’indicazione della sede dell’arbitrato
• L’indicazione delle parti
• L’indicazione della Convenzione d’arbitrato e delle conclusioni delle parti
• L’esposizione dei motivi e del percorso logico che ispira la decisione
• L’indicazione della natura “irrituale” del Lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana
• La decisione della controversia
• La decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dall’Istituzione Arbitrale, e sulle, eventuali, spese di difesa sostenute dalle parti
• La sottoscrizione dell’Arbitro
• Il luogo ed il giorno, mese ed anno della sottoscrizione
In caso di Collegio Arbitrale, la sottoscrizione del Lodo della maggioranza degli Arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Il Collegio dovrà inserire, per trasparenza, nella propria decisione l' eventuale opinione dissidente dell' Arbitro rimasto in minoranza. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi. La Segreteria Arbitrale segnala al Collegio Arbitrale, che richieda l’esame di una bozza del Lodo prima della sua sottoscrizione, l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.

DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO CONTRATTUALE
L’Arbitro deposita il Lodo contrattuale presso la Segreteria Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno. La consegna alla Segreteria Arbitrale, che è a ciò espressamente delegata dalle parti, vale per l' Arbitro come consegna alle parti stesse. La Segreteria Arbitrale trasmetterà a ciascuna parte, a mezzo lettera assicurata A.R., un originale del Lodo entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuto deposito della decisione da parte dell’Arbitro, a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei propri diritti amministrativi e costi. In caso contrario essa è espressamente esonerata dalle parti dall’obbligo di effettuare tale consegna sino a detto momento.
L' Arbitro, che non rispetti le presenti disposizioni, e trasmetta direttamente di sua iniziativa il Lodo alle parti, rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’Istituzione arbitrale per le proprie spettanze, anche in relazione ai depositi in acconto effettuati dalle parti all’Istituzione Arbitrale, ed impegna la sua responsabilità nei confronti dell’Istituzione Arbitrale e della parte vittoriosa che non dovesse recuperare il proprio credito dalla parte soccombente nonché le sue spese ed onorari di avvocato.

TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO CONTRATTUALE
1. L’Arbitro, in esecuzione del mandato collettivo delle parti contenuto nella Convenzione arbitrale, è tenuto a risolvere la controversia depositando, presso la Segreteria Arbitrale, il Lodo contrattuale, se non diversamente disposto dalle parti nella Convenzione arbitrale, entro sessanta giorni dalla sua costituzione. Tale termine può essere prorogato, quando vi sia il consenso delle parti, dalla Istituzione Arbitrale. Il termine previsto è sospeso dalla Segreteria Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.

ARBITRATO LEGATO
In qualunque momento, precedente l'emissione del Lodo Arbitrale, le Parti possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo degli importi che possono essere stabiliti per ciascuna domanda o per il totale di tutte le domande su cui verte l’arbitrato. Le Parti notificheranno tempestivamente all’Istituzione Arbitrale e forniranno alla stessa una copia del loro accordo scritto in merito agli importi massimi e minimi concordati. L’Istituzione Arbitrale non informerà l'Arbitro dell'accordo relativo a tale scelta o dei livelli massimi e minimi concordati, senza il previo consenso delle Parti.
Nel caso in cui ricada tra gli importi minimi e massimi concordati, il Lodo Arbitrale finale sarà quello emesso. Nel caso in cui sia inferiore all'ammontare minimo concordato, il Lodo Arbitrale finale verrà rettificato per rispettare tale limite minimo. Nel caso in cui sia superiore all'ammontare massimo concordato, il Lodo Arbitrale finale verrà rettificato per rispettare tale limite massimo. A ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.

DETTAGLIO DEI COSTI
RIPARTIZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO PER ARBITRATO SOLO SU DOCUMENTI
La liquidazione delle spese del procedimento per Arbitrato solo su documenti è disposta dall'Istituzione Arbitrale, prima del deposito del Lodo in base alle Tariffe di cui all'Allegato D del Regolamento ArbitraveloX. La ripartizione fra le parti delle spese del procedimento arbitrale sostenute dalle parti è decisa dagli Arbitri nel Lodo contrattuale, fatto salvo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nel pagamento.

SPESE DEL PROCEDIMENTO
La liquidazione finale delle spese del procedimento arbitrale è disposta dall’Istituzione Arbitrale, prima del deposito del Lodo. Il provvedimento di liquidazione disposto dall’Istituzione Arbitrale è comunicato all’Arbitro, prima che questi deliberi il Lodo. L’Arbitro unico o gli Arbitri, lo menzionano nella decisione sulle spese contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dall’Istituzione Arbitrale non pregiudica, nei casi in cui questa sia ammessa, la decisione dell’Arbitro unico o degli Arbitri in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti. Se il procedimento si conclude prima della costituzione degli Arbitri, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta forfettariamente in via equitativa dall’Istituzione Arbitrale. 4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
• diritti di registrazione, che l’Attore versa all’atto del deposito della domanda ed il Convenuto con la memoria di risposta
• onorari dell’Istituzione Arbitrale per l’attività di Segreteria
• onorari degli Arbitri
• onorari dei Consulenti tecnici d’ufficio
• rimborsi spese degli Arbitri
• rimborsi spese dei Consulenti tecnici d’ufficio
Gli onorari dell’Istituzione Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D del Regolamento ArbitraveloX. Possono essere determinati onorari dell’Istituzione Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari dell’Istituzione Arbitrale sono indicate nell’Allegato “B” del Regolamento ArbitraveloX.
Il diritto di registrazione dovuto da ciascuna delle parti non è rimborsabile e rimane definitivamente acquisito dall’Istituzione Arbitrale a titolo di rimborso spese forfettario qualunque sia l’esito della procedura arbitrale, compreso il caso in cui non si addivenga al deposito del Lodo.
Gli onorari degli Arbitri sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D del Regolamento ArbitraveloX. La liquidazione degli onorari dell’arbitrato e dei rimborsi spese agli arbitri e ai consulenti tecnici d’ufficio è effettuata dall’Istituzione arbitrale, in nome e per conto delle parti, e nel limite delle disponibilità liquide depositate, come anticipazioni, dalle parti stesse, dedotte, previamente, dal fondo le competenze spettanti all’Istituzione Arbitrale. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salva la maggiorazione del 30% per il Presidente del Tribunale Arbitrale o del Collegio Arbitrale.
Nella determinazione degli onorari degli Arbitri l’Istituzione Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli Arbitri. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
Gli onorari dei Consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Per quanto attiene gli onorari e i rimborsi spese di arbitri e consulenti tecnici d'ufficio, l’Istituzione Arbitrale, effettuando pagamenti a Arbitri e terzi che intervengono nella procedura, ha funzioni di mera tesoreria, agendo, in qualità di mandatario, in nome e per conto delle parti, in capo alle quali tanto gli Arbitri quanto i CTU devono direttamente emettere, concluso l’arbitrato, le relative fatture di addebito.
L’Istituzione Arbitrale, anche in relazione agli acconti depositati dalle parti, procederà a liquidare in nome e per conto delle parti stesse i compensi agli Arbitri e ai Consulenti tecnici d’ufficio, inderogabilmente, dopo che con il deposito del Lodo arbitrale presso la Segreteria Arbitrale possa considerarsi portato a termine il mandato collettivo conferito dai compromittenti nella Convenzione Arbitrale, previa emissione da parte degli interessati delle relative fatture e nel limite delle disponibilità liquide depositate in corso di procedura dalle parti dedotte le spettanze dell’Istituzione Arbitrale. I costi della procedura arbitrale sono dovuti in solido dalle parti, fatto salvo il diritto di rivalsa fra di loro.

VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria Arbitrale richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria Arbitrale richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dall’Istituzione Arbitrale e prima del deposito del Lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Arbitrale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Arbitrale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Su richiesta motivata di parte, la Segreteria Arbitrale può ammettere, determinandone le condizioni, che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia raccolta idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta.

MANCATA COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria Arbitrale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Arbitrale, verificato l’adempimento. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria Arbitrale può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. I costi della presente procedura speciale sono i più contenuti rispetto a qualsiasi altra procedura offerta dal Sistema ArbitraX, ad ogni buon conto qui di seguito si riassumono dettagliatamente.

TABELLA RIASSUNTIVA DEI COSTI
Arbitrato Veloce su Documenti
I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. Diritti di Registrazione : 125,00 euro per ciascuna parte. Diritti per servizio di custodia e conservazione atti e documenti dopo la conclusione dell’Arbitrato (servizio opzionale a richiesta delle parti ) : 350,00 euro/anno. Le tariffe sono espresse in euro, sono in vigore dal 15 Febbraio 2010 e sono al netto di IVA ed altri eventuali accessori di legge.
Finalmente tempi certi per ottenere giustizia: Arbitrax garantisce la delibera del lodo arbitrale entro tempi prestabiliti nelle clausole
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