Arbitrax S.R.L. - Viale Abruzzi 13/A, 20131 Milano -
- T 199446249 e 02/40047639 - F 02/45508460
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE PER LITI IMMOBILIARI
IL COLLEGIO ARBITRALE NUMERO DEGLI ARBITRI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Il Tribunale Arbitrale, se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, è composto da un Collegio di tre Arbitri, i primi due nominati, uno ciascuno dalle parti ed il terzo con funzioni di Presidente del Tribunale Arbitrale nominato dall’Istituzione Arbitrale. Se la Convenzione arbitrale prevede un numero pari di Arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore. Nel presente Regolamento, il termine Arbitro indica, a seconda del contesto, l’Arbitro o il Collegio di Arbitri.
NOMINA DEGLI ARBITRI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Gli Arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella Convenzione arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, l’Arbitro unico è nominato dall’Istituzione Arbitrale. Se le parti hanno stabilito nella Convenzione arbitrale di nominare l’Arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Arbitrale, di norma venti giorni. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’Arbitro unico è nominato dall’Istituzione Arbitrale. Se non è diversamente stabilito nella Convenzione arbitrale, qualora le parti abbiano voluto un Collegio arbitrale, questo è così nominato:
• Ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un Arbitro; se la parte richiesta di nominare il proprio Arbitro non vi provvede,entro venti giorni dall’esserne stata richiesta, l’Arbitro è nominato dall’Istituzione Arbitrale.
• Il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Tribunale Arbitrale, è nominato dall’Istituzione Arbitrale.
Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, l’Istituzione Arbitrale, su concorde richiesta delle parti, può nominare quale Arbitro unico o quale Presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza.
NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
Qualora la controversia debba essere deferita ad un Collegio arbitrale e le parti siano più di due, e qualora manchino specifiche pattuizioni delle parti circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri o esse si rivelino, a giudizio dell’Istituzione Arbitrale, inidonee alla costituzione del Tribunale arbitrale, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati tutti dall’Istituzione Arbitrale. Tuttavia, se le parti si raggruppano in due soli gruppi unitari, nominando ciascun gruppo unitario un Arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Tribunale Arbitrale sia formato da tre membri, l’Istituzione Arbitrale nomina il solo Presidente.
CAPACITA’ AD ESSERE ARBITRO E REQUISITI DI ONORABILITA’
Gli Arbitri possono essere sia cittadini italiani sia stranieri. Non possono essere arbitri:
• i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici
• i protestati
• coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione
• coloro che hanno in corso un procedimento penale per un delitto non colposo.
• coloro che hanno riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione
ACCETTAZIONE E OBBLIGHI DEGLI ARBITRI
La Segreteria Arbitrale comunica agli Arbitri la loro nomina. Gli Arbitri devono trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di accettazione entro dodici giorni dalla ricezione della comunicazione. Il Tribunale Arbitrale deve pronunciare il Lodo entro il termine stabilito dalle parti, dalla Legge o dal presente Regolamento, in mancanza, in caso di annullamento del Lodo per questo motivo gli Arbitri sono tenuti al risarcimento dei danni. Gli Arbitri sono ugualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l’accettazione rinunciano all’incarico senza giustificato motivo. In, ogni caso, l ’Arbitro che rinuncia all’incarico prima dell’emissione del Lodo, non matura alcun diritto a compenso.
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Arbitrale la dichiarazione di indipendenza. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:
• Qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza
• Qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia
• Qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
La Segreteria Arbitrale trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria Arbitrale entro il termine perentorio di dieci giorni liberi dalla ricezione della dichiarazione. Decorso tale termine, l’Arbitro è confermato dalla Segreteria Arbitrale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia l’Istituzione Arbitrale. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Arbitrale.
RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Ciascuna parte, in caso, di arbitrato rituale, può proporre, mediante ricorso al Presidente del Tribunale, nel cui circondario è la sede dell’arbitrato, o se le parti non hanno ancora determinato la sede, al Presidente del Tribunale del luogo in cui si è stipulata la Convenzione arbitrale, una istanza motivata di ricusazione degli Arbitri per uno dei motivi di cui all’art. 815 c.p.c. o per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità precisato dalle parti nella Convenzione arbitrale o ricavabile dal Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale. Del ricorso di ricusazione al Presidente del Tribunale deve essere depositata immediatamente copia presso la Segreteria Arbitrale mediante invio lettera assicurata A/R anticipata via telefax o e-mail.
SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
L’Arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti casi:
• L’Arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato
• L’Arbitro non è confermato dalla Segreteria arbitrale
• Il Presidente del Tribunale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’Arbitro
• L’Istituzione Arbitrale rimuove l’Arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo
• L’Arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo
La Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi sopra citate. Il nuovo Arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nominato l’Arbitro da sostituire. Se l’Arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo Arbitro è nominato dall’Istituzione Arbitrale. L’Istituzione Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’Arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta, del motivo della sostituzione e del fatto che il Regolamento prevede la rinnovazione totale del procedimento. In caso di sostituzione dell’Arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale deve disporre, salvo specifica dispensa scritta da parte di tutte le parti, la rinnovazione totale del procedimento svoltosi fino a quel momento. Se non è intervenuta la dispensa delle parti, il nuovo termine per il deposito del Lodo decorre dalla data della costituzione del Tribunale Arbitrale così rinnovato.
IL TRIBUNALE ARBITRALE CARENZA DI POTERE E INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Se la validità, il contenuto o l’ampiezza della Convenzione arbitrale o la regolare costituzione del Tribunale Arbitrale sono contestate nel corso del procedimento, gli Arbitri decidono sulla propria competenza. Tale disposizione si applica anche se i poteri degli Arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. L’eccezione di carenza di potere o incompetenza del Tribunale Arbitrale per inesistenza, invalidità o inefficacia della Convenzione d’arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza successiva alla accettazione degli Arbitri.
IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Se gli Arbitri ravvisano nella propria nomina la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, depositano presso la Segreteria Arbitrale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti all’Istituzione Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Collegio Arbitrale o dell’Arbitro unico.
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
La Segreteria Arbitrale trasmette agli Arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
L’Arbitro unico o gli Arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro dodici giorni lavorativi dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Arbitrale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Arbitrale per giustificati motivi.
La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dall’Arbitro unico o dagli Arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
Se ha luogo la sostituzione di Arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Arbitrale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi precedenti.
POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti. Il Tribunale Arbitrale non può concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salvo diversa disposizione di Legge. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.
ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Salvo quanto previsto per il Lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli Arbitri. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e succintamente motivate. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale abbia forma collegiale le ordinanze possono essere sottoscritte anche dal solo Presidente. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
UDIENZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria Arbitrale e comunicate alle parti con congruo preavviso. Le udienze non sono pubbliche. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura. Le parti hanno la facoltà di difendersi personalmente nel procedimento arbitrale, conseguentemente, la nomina di avvocati difensori è facoltativa ed è una decisione, la cui convenienza ed opportunità, è rimessa alle parti stesse.
Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la redazione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazione.
REGOLE ISTRUTTORIE
Il Tribunale Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assunzione delle prove ammesse.
Il Tribunale Arbitrale deve istruire la causa raccogliendo tutti gli elementi che è possibile acquisire, nulla lasciando di intentato per meglio documentare la vertenza, nella raccolta di tali elementi le parti hanno diritto di assistere e di formulare le loro osservazioni. In ogni caso, con riferimento all’assunzione della prova testimoniale, ciascuna parte ha diritto di chiamare a deporre e di interrogare direttamente i propri testi, previa indicazione al Tribunale Arbitrale ed alle altre parti del loro elenco e dell’oggetto sul quale ciascun teste è chiamato a rispondere. Tali elenchi dovranno, di norma, essere scambiati nel corso della prima udienza, al fine di consentire al Tribunale Arbitrale la previsione della durata dell’udienza di prove. Le altre parti potranno contro-interrogare a loro volta il testimone. Alla fine dell' interrogatorio diretto e del contro interrogatorio sarà infine consentito un conciso re-interrogatorio. Il Tribunale Arbitrale potrà porre, normalmente al termine dell' interrogatorio ad opera delle parti, ma anche, se ritenuto conveniente, in corso d’interrogatorio, domande di chiarimento o approfondimento al testimone. Verrà assunta per prima tutta la prova testimoniale della parte attrice. Il Tribunale Arbitrale terrà presente che le parti, avendo l'onere di provare le proprie domande ed eccezioni, devono potere interrogare liberamente i loro testimoni e verificare l' attendibilità dei testimoni avversari. Il Tribunale Arbitrale dovrà solo impedire le domande irrilevanti o aventi il chiaro scopo di protrarre il procedimento, così come evitare che il testimone venga ingiuriato o sottoposto a domande non pertinenti o altresì, in qualunque forma, anche solo psicologica, intimidito. I testimoni presteranno giuramento, se credenti, o in difetto assumeranno un impegno solenne sul loro onore. Anche le parti possono essere sentite con le stesse modalità previste per l’audizione dei testimoni. Il Tribunale Arbitrale, per evidenti ragioni, dovrà usare la massima cautela nella valutazione della deposizione di quest’ultimi.
Il Tribunale Arbitrale potrà ordinare alle parti, su richiesta debitamente motivata di una di esse, di produrre specifici documenti. Il Tribunale Arbitrale, ove sia stata richiesta motivatamente da una parte la produzione integrale di una o più categorie della documentazione avversaria e ove la parte richiesta sollevi eccezioni, potrà disporla dopo aver ascoltato le parti. In entrambi i casi la produzione avverrà previa anticipazione da parte del richiedente dei relativi costi e spese per la preparazione del materiale e l’assistenza del personale della parte così richiesta, che saranno determinati dal Tribunale Arbitrale.
CONSULENZA TECNICA
Il Tribunale Arbitrale può nominare, o delegarne la nomina all’Istituzione Arbitrale, tra gli iscritti nell’elenco del Collegio Nazionale dei Consulenti tecnici ArbitraX- Tribunale Arbitrale un Consulente tecnico per assisterlo. Il Consulente tecnico, prima di iniziare la sua attività deve prestare giuramento, se credente, ovvero affermazione solenne sul suo onore. Il Consulente tecnico riferirà al Tribunale Arbitrale per iscritto e, ove richiestone, fornirà chiarimenti verbali e potrà essere sottoposto a interrogatorio e contro-interrogatorio delle parti così come un testimone. Le parti potranno farsi assistere da propri Consulenti tecnici, che potranno partecipare a tutte le operazioni peritali ed assistere all’udienza in cui il Consulente tecnico di ufficio fornisca chiarimenti e risponda alle domande. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime. Il Tribunale Arbitrale non dovrà adottare acriticamente la conclusione del Consulente tecnico, ma dovrà farsi spiegare e capire il problema tecnico, le soluzioni proposte, quella scelta dal proprio Consulente e i motivi di essa, nonché, correttamente valutare le eventuali contestazioni ad essa mosse dai Consulenti tecnici di parte.
Il Consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli Arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli Arbitri. I Consulenti tecnici possono essere sia cittadini italiani sia stranieri. Non possono essere Consulenti tecnici :
• i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici
• i protestati
• coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione
• coloro che hanno in corso un procedimento penale per un delitto non colposo.
• coloro che hanno riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi, salvo che sia intervenuta riabilitazione
DOMANDE NUOVE
Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
• La parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito
• La nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento
In ogni caso, il Tribunale Arbitrale garantisce il contraddittorio rispetto alle domande nuove.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Prima della pronuncia del Lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale. Dopo l’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
Le prescrizioni precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare Lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale Lodo.
TRANSAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Arbitrale la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il Lodo.
IL LODO DELIBERAZIONE DEL LODO E RIPARTIZIONE TRA LE PARTI DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO
In caso di organismo collegiale il Lodo arbitrale è deliberato a maggioranza di voti. La conferenza personale degli Arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli Arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono. La liquidazione delle spese del procedimento per arbitrato rituale è disposta dall’Istituzione Arbitrale, prima del deposito del Lodo in base alle Tariffe di cui all’Allegato “D”del Regolamento. La ripartizione fra le parti delle spese del procedimento arbitrale come pure delle spese di difesa sostenute dalle parti è decisa dagli Arbitri nel Lodo, fatto salvo il vincolo di solidarietà di tutte le parti nel pagamento.
FORMA E CONTENUTO DEL LODO
Il Lodo, redatto per iscritto, deve pronunciarsi su tutte le domande delle parti, dando adeguata ed esauriente motivazione della decisione. Il Lodo deve contenere:
• Il nome degli Arbitri componenti il Tribunale Arbitrale
• L’indicazione della sede dell’arbitrato
• L’indicazione delle parti e dei loro, eventuali, difensori
• L’indicazione della Convenzione d’arbitrato e delle conclusioni delle parti
• L’esposizione dei motivi della decisione
• L’indicazione della natura “rituale” del Lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana
• Il dispositivo
• La decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dall’Istituzione Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti e la ripartizione di esse fra le parti
• La sottoscrizione degli Arbitri
• Il luogo ed il giorno, mese ed anno delle sottoscrizioni
La sottoscrizione del Lodo della maggioranza degli Arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Il Tribunale Arbitrale dovrà inserire, per trasparenza, nella propria decisione l' eventuale opinione dissidente dell' Arbitro rimasto in minoranza. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
La Segreteria Arbitrale segnala al Tribunale Arbitrale, che richieda l’esame di una bozza del Lodo prima della sua sottoscrizione, l’eventuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
Il Tribunale Arbitrale deposita il Lodo presso la Segreteria Arbitrale in tanti originali quante sono le parti più uno. La consegna alla Segreteria Arbitrale, che è a ciò espressamente delegata dalle parti, vale per l' Arbitro come consegna alle parti stesse. La Segreteria Arbitrale trasmetterà a ciascuna parte, a mezzo lettera assicurata A.R., un originale del Lodo entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuto deposito della decisione da parte del Tribunale Arbitrale, a condizione di aver percepito il saldo dei compensi e costi della procedura da essa determinati, comprensivi degli onorari e delle spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d’ufficio e dei propri diritti amministrativi e costi.
In caso contrario essa è, espressamente ed irrevocabilmente, esonerata dalle parti dall’obbligo di effettuare tale consegna sino a detto momento.
L' Arbitro, che non rispetti le presenti disposizioni, e trasmetta direttamente di sua iniziativa il Lodo alle parti, rinuncia ad ogni pretesa nei confronti dell’Istituzione arbitrale per le proprie spettanze, anche in relazione ai depositi in acconto effettuati dalle parti all’Istituzione Arbitrale, ed impegna la sua responsabilità nei confronti dell’Istituzione Arbitrale e della parte vittoriosa che non dovesse recuperare il proprio credito dalla parte soccombente nonché le sue spese ed onorari di avvocato.
TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
Il Tribunale Arbitrale, in esecuzione del mandato collettivo delle parti contenuto nella Convenzione arbitrale, è tenuto a risolvere la controversia depositando il Lodo Arbitrale presso la Segreteria Arbitrale nel termine più breve possibile e, comunque, se non diversamente disposto dalle parti nella Convenzione arbitrale,entro duecentoquaranta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento. Tale termine può essere prorogato, qualora ne ricorrano i presupposti, dal Collegio Arbitrale, ex art. 820 c.p.c., o, quando vi sia il consenso delle parti, dall’Istituzione Arbitrale. Tale termine è sospeso dalla Segreteria Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
Il Tribunale Arbitrale può pronunciare uno dei lodi di cui all’art. 827 III comma C.p.c. senza definire il giudizio. Nel caso si verifichi tale ipotesi il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento. Il Lodo parziale e il Lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del Lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga alla Corte Arbitrale.
Al Lodo parziale e al Lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul Lodo. Il Lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il Lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.
CORREZIONE DEL LODO
1. Ciascuna parte può, entro trenta giorni dal ricevimento del Lodo, mediante istanza diretta al Tribunale Arbitrale con copia alla Segreteria arbitrale ed all’altra parte, richiedere la correzione di qualunque errore materiale o di calcolo contenuto nel Lodo. Se ritiene fondata la richiesta, il Tribunale Arbitrale procede alla correzione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Ogni correzione, che avrà la forma di appendice separata sottoscritta dal Tribunale Arbitrale, forma parte integrante del Lodo.
TABELLA DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI
TABELLA COMPENSI ISTITUZIONE ARBITRALE
I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti. Diritti di Registrazione: 250,00 euro per ciascuna parte. Diritti per servizio di custodia e conservazione atti e documenti dopo la conclusione dell'Arbitrato (servizio opzionale a richiesta delle parti ): 500,00 euro/anno. Le tariffe sono espresse in euro, sono in vigore dal 15 Febbraio 2010 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge.
Finalmente tempi certi per ottenere giustizia: Arbitrax garantisce la delibera del lodo arbitrale entro tempi prestabiliti nelle clausole
• Consiglio Arbitrale Nazionale Civile e Commerciale
Pubblicata il 06/06/2011
PRESIDENTE NAZIONALE Notaio Dott. Remo BASSETTI Distretto Notarile di Torino e Pinerolo – Studio Notarile in Torino e Chieri (TO) ( Piemonte ). Lo Studio notarile Bassetti , prospiciente la centralissima Piazza San Carlo a Torino , presta da qua...
• Consiglio Arbitrale Nazionale Immobiliare
Pubblicata il 06/06/2011
PRESIDENTE NAZIONALE : Angelo Claudio ALFANO Segretario Regionale in carica Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari - FIMAA Lazio – Presidente Provinciale in carica FIMAA Frosinone – Dottore in Economia e Commercio – Agente d’Affari in m...