ARBITRAGGIO
Procedimento consistente nell' integrazione del contenuto di un negozio giuridico, ad opera del cosiddetto arbitratore, mediante la determinazione di un elemento del negozio stesso che le parti non hanno precisato.
ARBITRATO
L'arbitrato è una procedimento stragiudiziale, cioè senza ricorso a processo ordinario, per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti, solitamente, da ciascuna delle parti ed il terzo di nomina da parte di una persona al di sopra delle parti, i quali producono una loro pronuncia, detta Lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata. L’arbitrato può essere amministrato da un’ampia gamma di organizzazioni private o semi-private, come le camere arbitrali promosse dalle Camere di Commercio, o non-amministrato, e quindi gestito esclusivamente dalle parti (c.d. arbitrato ad hoc).
ARBITRATO IRRITUALE
Procedimento arbitrale che si conclude con la pronuncia di una decisione, detta Lodo, destinata ad acquistare tra le parti esclusivamente valenza negoziale o contrattuale, che le parti s'impegnano ad accettare, riconoscendola come espressione diretta della loro volontà.
ARBITRATO LEGATO
Forma di arbitrato nel quale le parti fissano, di solito, ad insaputa dell’arbitro una forbice compresa tra un minimo ed un massimo, entro i cui limiti il Lodo arbitrale deve essere ricondotto. I Lodi arbitrali che sono compresi tra i valori della forbice non sono soggetti a correzione.
ARBITRATO RITUALE
Procedimento arbitrale che si conclude con la pronuncia di una decisione, detta Lodo, destinata ad acquistare tra le parti l’efficacia di una sentenza emanata da un giudice togato.
ARBITRATO SECONDO EQUITA'
Nel giudizio secondo equità gli arbitri sono svincolati dalla rigida osservanza di norme di diritto sostanziale, salvo si tratti di norme di diritto pubblico, e quindi inderogabili o di rango costituzionale, ed infine di norme comunitarie, ove di rango superiore a quelle ordinarie. Il Lodo emesso secondo equità può essere impugnato solo per i tradizionali vizi che invalidano un contratto cioè errore, dolo e violenza.
ARBITRATO SECONDO DIRITTO
E' l'arbitrato nel quale gli arbitri decidono in base alle norme dell'ordinamento giuridico indicato dalle parti. Il Lodo emesso secondo diritto può essere impugnato, oltre che per vizi formali del procedimento, anche per violazione di legge.
ARBITRATORE
E' il soggetto che, munito di preparazione specifica nella materia oggetto dell'arbitraggio, viene incaricato dalle parti di integrare o completare un accordo o un contratto.
ARBITRATO AMMINISTRATO
Arbitrato condotto da e secondo le regole di un organismo di amministrazione sia privato sia semi-privato (Camere arbitrali promosse dalle Camere di Commercio).
ARBITRO UNICO
E' una delle forme rivestite dall'organo arbitrale: si tratta della persona fisica investita del potere di gestire l'arbitrato e di emettere il Lodo, la cui nomina dipende dalla volontà delle parti coinvolte nella controversia e, in caso di disaccordo fra queste, viene disposta da un terzo imparziale.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA O CONVENZIONE ARBITRALE
E' la clausola, contenuta nel contratto stipulato dalle parti, o risultante da atto separato e successivo, contenente la manifestazione di volontà delle stesse di deferire ad arbitri le eventuali controversie concernenti il contratto, ossia quelle relative alla validità, esecuzione e risoluzione dello stesso.
COLLEGIO ARBITRALE
E' una delle due forme rivestite dall'organo arbitrale: si tratta di più arbitri presieduti da un Presidente, investiti del potere di decidere la controversia, la cui nomina di regola dipende dalla volontà delle parti coinvolte nella controversia e - in ipotesi di disaccordo fra queste - viene disposta da un terzo imparziale. Il Lodo è deliberato a maggioranza dei voti dagli arbitri.
COMPROMESSO
E' l’accordo con cui le parti manifestano la volontà di deferire al giudizio di un arbitro (unico o collegiale) una controversia già insorta tra le parti stesse. Il compromesso deve contenere a pena di nullità:
a) la determinazione dell'oggetto della controversia;
b) l'indicazione dei modi della decisione e della sede dell'arbitrato;
c) la nomina dell'arbitro, o l'indicazione dei relativi criteri per la stessa.
CONTROVERSIE NON COMPROMETTIBILI
Controversie che non possono essere decise da arbitri. Sono tali le controversie relative allo stato e alla capacità delle persone o, in generale quelle dove prevale la tutela di un interesse pubblico con la conseguente indisponibilità dei diritti da parte dei privati. Un esempio di controversie non compromettibili sono quelle in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
LODO ARBITRALE
Decisione finale di un procedimento arbitrale, rituale o irrituale, resa da una terza parte indipendente che stabilisce i termini di risoluzione di una controversia.
RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION, ADR)
Con tale espressione si suole indicare le diverse modalità di risoluzione di una vertenza che permettono di evitare il ricorso al giudice ordinario. Il termine comprende la negoziazione, la conciliazione, l’arbitrato e le loro diverse varianti.
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