DETERMINAZIONE DEI COSTI
CALCOLO DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. La Segreteria Arbitrale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e degli Arbitri. I criteri utilizzati per la determinazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato “A” del Regolamento. In ogni fase del procedimento la Segreteria Arbitrale può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
SPESE DEL PROCEDIMENTO PER ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE
La liquidazione finale delle spese del procedimento arbitrale, indipendentemente dal tipo di arbitrato, rituale, irrituale, è disposta dall’Istituzione Arbitrale, prima del deposito del Lodo. Il provvedimento di liquidazione disposto dall’Istituzione Arbitrale è comunicato agli Arbitri, prima che questi deliberino il Lodo. L’Arbitro unico o gli Arbitri, lo menzionano nella decisione sulle spese contenuta nel Lodo. La liquidazione disposta dall’Istituzione Arbitrale non pregiudica, nei casi in cui questa sia ammessa, la decisione dell’Arbitro unico o degli Arbitri in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti. Se il procedimento si conclude prima della costituzione degli Arbitri, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta forfettariamente in via equitativa dall’Istituzione Arbitrale. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
• Diritti di registrazione, che l’Attore versa all’atto del deposito della domanda ed il Convenuto con la memoria di risposta
• Onorari dell’Istituzione Arbitrale per l’attività di Segreteria
• Onorari degli Arbitri
• Onorari dei Consulenti tecnici d’ufficio
• Rimborsi spese degli Arbitri
• Rimborsi spese dei Consulenti tecnici d’ufficio
Gli onorari dell’Istituzione Arbitrale per l’amministrazione del procedimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D del Regolamento. Possono essere determinati onorari dell’Istituzione Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari dell’Istituzione Arbitrale sono indicate nell’Allegato “B” del Regolamento. Il diritto di registrazione dovuto da ciascuna delle parti non è rimborsabile e rimane definitivamente acquisito dall’Istituzione Arbitrale a titolo di rimborso spese forfettario qualunque sia l’esito della procedura arbitrale, compreso il caso in cui non si addivenga al deposito del Lodo.
Gli onorari degli Arbitri sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe di cui all’Allegato “D del Regolamento. La liquidazione degli onorari dell’arbitrato e dei rimborsi spese agli arbitri e ai consulenti tecnici d’ufficio è effettuata dall’Istituzione arbitrale, in nome e per conto delle parti, e nel limite delle disponibilità liquide depositate, come anticipazioni, dalle parti stesse, dedotte, previamente, dal fondo le competenze spettanti all’Istituzione Arbitrale. Gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun Arbitro, salva la maggiorazione del 30% per il Presidente del Tribunale Arbitrale o del Collegio Arbitrale. Nella determinazione degli onorari degli Arbitri l’Istituzione Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli Arbitri. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anticipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari. Gli onorari dei Consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza. I rimborsi spese degli Arbitri e dei Consulenti tecnici d’ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
Per quanto attiene gli onorari e i rimborsi spese di arbitri e consulenti tecnici d'ufficio l’Istituzione Arbitrale, effettuando pagamenti a Arbitri e terzi che intervengono nella procedura, ha funzioni di mera tesoreria, agendo, in qualità di mandatario, in nome e per conto delle parti, in capo alle quali tanto gli Arbitri quanto i CTU devono direttamente emettere, concluso l’arbitrato, le relative fatture di addebito.
L’Istituzione Arbitrale, anche in relazione agli acconti depositati dalle parti, procederà a liquidare in nome e per conto delle parti stesse i compensi agli Arbitri e ai Consulenti tecnici d’ufficio, inderogabilmente, dopo che con il deposito del Lodo arbitrale presso la Segreteria Arbitrale possa considerarsi portato a termine il mandato collettivo conferito dai compromittenti nella Convenzione Arbitrale, previa emissione da parte degli interessati delle relative fatture e nel limite delle disponibilità liquide depositate in corso di procedura dalle parti dedotte le spettanze dell’Istituzione Arbitrale. I costi della procedura arbitrale sono dovuti in solido dalle parti, fatto salvo il diritto di rivalsa fra di loro.
MODALITA' DI PAGAMENTO
VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria Arbitrale, stimato il valore complessivo della lite, richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine, di solito non oltre i 15 giorni liberi, per i relativi versamenti.
2. La Segreteria Arbitrale può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. La Segreteria Arbitrale richiede alle parti il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dall’Istituzione Arbitrale e prima del deposito del Lodo, fissando il termine per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Arbitrale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Arbitrale può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Collegio Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Quando siano presentate una o più domande riconvenzionali, la Segreteria Arbitrale può chiedere alle parti depositi separati per la domanda principale e per quella riconvenzionale.
7. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato, la Segreteria, con equo apprezzamento, determina l’entità del deposito iniziale che le parti devono effettuare quale fondo a copertura delle spese di procedimento.
8. Su richiesta motivata di parte, la Segreteria Arbitrale può ammettere, determinandone le condizioni, che per gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 sia raccolta idonea fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta.
MANCATA COPERTURA DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO
Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria Arbitrale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Arbitrale può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria Arbitrale, verificato l’adempimento. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria Arbitrale può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
COMPENSI ISTITUZIONE ARBITRALE
Gli onorari degli Arbitri variano in ragione del tipo di procedura arbitrale, per cui si rinvia all'allegato D, contenente le Tariffe applicate, annesso a ciascun Regolamento.
|