IL COMPROMESSO ARBITRALE
Per ricorrere alla procedura per arbitrato immobiliare amministrato ArbitraX Tribunale Arbitrale è condizione necessaria che le parti, abbiano inserito, anche per il tramite di una appendice, nei loro contratti (contratto preliminare di vendita, compromesso ecc.) un'apposita clausola compromissoria ovvero stipulino, a lite già insorta, un compromesso arbitrale, facenti, in entrambi i casi, specifico rinvio al Regolamento per arbitrato amministrato ArbitraX Tribunale Arbitrale. Il Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale prevede e disciplina 4 diversi tipi di procedimento arbitrale, di seguito elencati.
ARBITRATO RITUALE DI DIRITTO O ARBITRATO RITUALE D’EQUITA’
Con l’arbitrato rituale le parti stabiliscono che la controversia sia definita dagli arbitri, secondo le regole del Codice di Procedura Civile, mediante una decisione, il Lodo rituale, da assumersi, se di diritto, secondo le norme dell’ordinamento giuridico italiano, oppure, se d’equità, secondo criteri equitativi, che, ex art. 824bis e 825 c.p.c., è suscettibile di produrre gli effetti di una sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
ARBITRATO IRRITUALE TRANSATTIVO O ARBITRATO IRRITUALE D’EQUITA’
Con l’arbitrato irrituale, ex art. 808ter c.p.c., le parti, in espressa deroga a quanto disposto dall’art. 824bis c.p.c., stabiliscono che la controversia sia definita dagli arbitri mediante una determinazione contrattuale , il Lodo contrattuale, avente natura ed efficacia negoziale fra le parti. Le parti, oltre a definire nella Convenzione arbitrale il tipo di arbitrato che desiderano avviare, sono libere di conferire l’incarico ad un Arbitro unico, con un considerevole risparmio di spese, ovvero ad un Collegio Arbitrale, nonché, possono fissare un termine all’Arbitro o al Collegio per la delibera del Lodo, che per il Regolamento ArbitraX è, di norma, compreso tra un minimo di sessanta ed un massimo di duecentoquaranta giorni.
Il Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale, prevede, inoltre, limitatamente all’ipotesi di arbitrato irrituale, la possibilità che la parte soccombente di un negozio di accertamento possa proporre, se lo ritiene conveniente, ricorso contro la decisione arbitrale di prima istanza, sospendendone l’efficacia temporaneamente, sino alla pronuncia del Lodo definitivo, da aversi, comunque, dopo un approfondimento d’indagine, anche alla luce di eventuali contestazioni mosse, entro breve scadenza. Il Regolamento ArbitraX Tribunale Arbitrale, sempre con riguardo alla procedura per arbitrato irrituale, prevede, anche, una procedura speciale c.d. per “arbitrato legato” in base al quale , in qualunque momento, precedente l' emissione del Lodo contrattuale, le Parti, se lo ritengono opportuno e conveniente per i loro interessi, possono concordare, per iscritto, l'ammontare minimo e massimo degli importi che possono essere stabiliti per ciascuna domanda o per il totale di tutte le domande su cui verte l’arbitrato. Questa soluzione, comunemente, richiama trattative ed offerte non concluse positivamente che hanno avuto luogo tra le parti prima del radicarsi della lite nella procedura arbitrale. Con essa le Parti trasmetteranno all’Istituzione Arbitrale una copia del loro accordo scritto in merito agli importi massimi e minimi concordati. L’Istituzione Arbitrale non informerà l'Arbitro o il Collegio Arbitrale dell' accordo relativo a tale scelta o dei livelli massimi e minimi concordati, senza il previo consenso delle Parti. Nel caso in cui la decisione arbitrale ricada tra gli importi minimi e massimi concordati, il Lodo contrattuale sarà quello emesso dall’Arbitro unico o dal Collegio arbitrale. Nel caso, in cui, invece, la decisione arbitrale sia inferiore all'ammontare minimo concordato, il Lodo contrattuale verrà rettificato per uniformarsi a tale limite minimo, al contrario, nel caso in cui la decisione arbitrale sia superiore all' ammontare massimo concordato, il Lodo contrattuale verrà rettificato per uniformarsi a tale limite massimo.
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